Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza | Decreto Legislativo | 12/01/2019 | n. 14 | Fonte: GU n.38 del 14-2-2019 |
1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l’inventario, fatta eccezione per i beni di cui all’articolo 196, comma 2.
2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.