Art. 179 – Contratti ad esecuzione continuata o periodica

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l’apertura della liquidazione giudiziale.

2. Il creditore può chiedere l’ammissione al passivo del prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati prima dell’apertura della liquidazione giudiziale.

Relazione Illustrativa Art. 179
La disciplina relativa al subentro da parte del curatore in un contratto ad esecuzione continuata o periodica, è innovativa poiché prevede, al fine di limitare le ipotesi di prededuzione, che se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente solo le consegne avvenute e i servizi erogati dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, mentre per le consegne avvenute e i servizi erogati in precedenza, l’altra parte può chiedere di essere ammessa al passivo della procedura in base alla disciplina dei crediti concorsuali. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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