Art. 21 – Conclusione del procedimento

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Se allo scadere del termine di cui all’articolo 19, comma 1, non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi, il collegio di cui all’articolo 17 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall’articolo 37 nel termine di trenta giorni.

2. Il debitore può utilizzare la documentazione di cui all’articolo 19, commi 2 e 3.

3. Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l’OCRI dà comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15 che non vi hanno partecipato.

4. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale.

Relazione Illustrativa Art. 21
Mentre è possibile pretendere che la procedura di allerta si svolga in via riservata e confidenziale, essendo in essa coinvolti tendenzialmente solo il debitore, gli organi societari, i professionisti, gli uffici pubblici e l’OCRI, tale riservatezza non può essere del tutto mantenuta nel procedimento di composizione assistita della crisi, nella quale vengono necessariamente coinvolti, almeno in parte, i creditori. E’ quindi inevitabile che la notizia della crisi possa diffondersi e conseguentemente è necessario consentire al debitore di tutelare l’impresa da iniziative dei creditori che potrebbero vanificare le trattative. Provvede in proposito l’articolo 20, disponendo che il debitore, che richiede l’assistenza dell’OCRI per le trattative con i creditori, possa presentare apposita istanza al tribunale, individuato in conformità alla delega, nella sezione specializzata in materia di crisi di impresa competente per territorio in ragione della sede dell’impresa, che provvede dopo aver eventualmente sentito a chiarimenti i soggetti che hanno effettuato la segnalazione e il presidente del collegio avanti al quale pende la procedura di composizione assistita. Il comma 3 fissa la durata delle misure protettive in sessanta giorni, prorogabili più volte entro il termine massimo di nove mesi, coincidente con il termine massimo di durata delle trattative, a condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell’accordo. Oltre alle misure protettive, nel corso delle trattative e fino alla conclusione del procedimento di composizione assistita, il debitore può chiedere al giudice competente sulle misure predette i provvedimenti volti ad impedire o differire gli obblighi previsti dal codice civile in caso di riduzione del capitale sociale per perdite o per riduzione al di sotto del limite legale. E’ rimessa al debitore la scelta di richiedere la pubblicazione del provvedimento nel registro delle imprese, in tal caso rinunciando al carattere di riservatezza del procedimento, ma ottenendo l’effetto di prevenire iniziative di creditori o soci di minoranza dirette a contestare l’inosservanza (apparente) degli obblighi predetti. Allo scopo di evitare l’ingiustificato protrarsi delle misure descritte e il conseguente impedimento all’esercizio dei diritti dei creditori, l’ultimo comma prevede che esse possano essere revocate in qualunque momento, anche d’ufficio, se risultano atti di frode nei confronti dei creditori o se il collegio della composizione assistita segnala che non vi è possibilità di soluzione concordata della crisi ovvero, nel caso in cui siano state individuate misure idonee a superarla, che non vi sono significativi progressi nell’attuazione delle misure adottate per superare la crisi. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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