Art. 21 – Poteri dell’amministratore delle procedure di insolvenza

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

1. L’amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura, finché non vi sia aperta un’altra procedura d’insolvenza o non vi sia adottato un provvedimento conservativo contrario in seguito a una domanda di apertura di una procedura d’insolvenza in tale Stato. Fatti salvi gli articoli 8 e 10, l’amministratore delle procedure di insolvenza può, in particolare, trasferire i beni del debitore fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano.

2. L’amministratore delle procedure di insolvenza designato dal giudice competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, può, in ogni altro Stato membro, far valere in via giudiziaria o in via stragiudiziaria che un bene mobile è stato trasferito dal territorio dello Stato di apertura nel territorio di tale altro Stato membro dopo l’apertura della procedura di insolvenza. L’amministratore delle procedure di insolvenza può anche esercitare ogni azione revocatoria che sia nell’interesse dei creditori.

3. Nell’esercizio dei propri poteri, l’amministratore delle procedure di insolvenza rispetta la legge dello Stato membro nel cui territorio intende agire e in particolare le modalità di liquidazione dei beni. Tali poteri non possono includere misure di coercizione, salvo se disposte dal giudice di quello Stato membro, o il diritto di decidere di una controversia o una lite.

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