Art. 253 – Nuova proposta di concordato

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell’udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.

Relazione Illustrativa Art. 253
L’ultima disposizione in tema di concordato nella liquidazione giudiziale prende in considerazione l’ipotesi, contemplata dal vigente art. 141 l.fall., che il proponente, dopo la riapertura della liquidazione, depositi una nuova domanda di concordato e, nel prevederne l’ammissibilità, dispone che l’omologa del concordato sia possibile solo a condizione che prima dell’udienza siano depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o prestate garanzie equivalenti. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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