1. Gli amministratori e i liquidatori della società in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.
Relazione Illustrativa Art. 254
La norma riproduce il testo del primo comma dell’art. 146 l.fall. nella parte in cui sono previsti, a carico degli amministratori e dei liquidatori delle società in liquidazione giudiziale, gli obblighi di fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori. Gli stessi soggetti rappresentanti dell’ente in liquidazione sono sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore.
Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza