Art. 29 – Incompetenza

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara l’incompetenza. L’ordinanza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato competente, unitamente agli atti del procedimento.

2. Il tribunale dichiarato competente, se non richiede d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti.

3. Quando l’incompetenza è dichiarata all’esito del giudizio di cui all’articolo 51, il reclamo, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell’articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.

Relazione Illustrativa Art. 29
L’art. 29 prevede che il provvedimento con cui il tribunale dichiara la propria incompetenza sia reso con ordinanza che indica anche il giudice competente; questi, trattandosi di competenza inderogabile, può sollevare, d’ufficio, regolamento di competenza nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 45 c.p.c.. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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