Art. 294 – Rinvio alle norme speciali

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.

2. I rinvii al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono fatti alle disposizioni del presente codice della crisi e dell’insolvenza e secondo le norme di coordinamento.

3. Le disposizioni di questo titolo non si applicano agli enti pubblici.

Relazione Illustrativa Art. 294
Fanno eccezione al nuovo e più circoscritto campo di applicazione della liquidazione coatta amministrativa, per espressa disposizione contenuta nell’articolo 15, comma 1, lettera a), n. 1), legge delega n. 155/2017, le banche e imprese assimilate, le imprese di intermediazione finanziaria e le imprese assicurative e assimilate, per le quali il legislatore delegante ha mantenuto fermo il principio, già vigente, della esclusività della liquidazione coatta amministrativa con eccezione, quindi, delle procedure concorsuali. Per queste imprese la procedura è disciplinata dalle leggi speciali vigenti, espressamente richiamate dalla norma. In ogni caso la disciplina non trova applicazione per gli enti pubblici, secondo l’esplicita esenzione dell’articolo 2, comma 1, lettera e), legge delega n. 155/2017. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

Lascia un commento