Art. 295 – Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a liquidazione giudiziale, salvo che la legge diversamente disponga.

2. Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l’apertura della liquidazione giudiziale.

Relazione Illustrativa Art. 295
La norma ha la funzione di individuare le imprese che, per espressa previsione della legge delega, sono assoggettate esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, disciplinata da leggi speciali. Sono tali: a) le banche, le società capogruppo di banche e le società componenti il gruppo bancario, ai sensi degli articoli 80, 99 e 101 di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;; b) gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; c) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento, ai sensi dell’articolo 113-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; d) le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile e fisso, le società capogruppo di società di intermediazione mobiliare e le società componenti il gruppo, ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria); e) i fondi comuni di investimento, ai sensi dell’articolo 57 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; le succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi, ai sensi dell’articolo 58 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; i depositari centrali, ai sensi dell’articolo 79-bis decies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; f) le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; g) la Cassa depositi e prestiti di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; h) i fondi pensione di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; i) le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al codice delle assicurazioni private. Inoltre, sono soggette esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa le società fiduciarie di cui all’articolo 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; le società fiduciarie, le società fiduciarie e di revisione e gli enti di gestione fiduciaria disciplinati dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966; le società di cui all’articolo 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430; le società fiduciarie di cui all’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, a cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 82 a 95 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni previste dal decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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