Art. 354 – Revisione dei parametri

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Al fine di migliorare la tempestività e l’efficienza delle segnalazioni dirette a favorire l’emersione precoce della crisi di impresa, sulla base dei dati elaborati dall’osservatorio di cui all’articolo 353, con regolamento adottato a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all’eventuale revisione delle disposizioni contenute nell’articolo 15, con riferimento sia alla tipologia dei debiti sia all’entità degli stessi, nonchè dei presupposti della tempestività dell’iniziativa ai sensi dell’articolo 24 ai fini delle misure premiali di natura fiscale di cui all’articolo 25.

Relazione Illustrativa Art. 354
La previsione riguarda l’adeguamento dei parametri previsti dall’articolo 15 del codice in presenza dei quali i creditori pubblici qualificati devono segnalare le situazioni di crisi dell’impresa. L’adeguamento riguarda sia la tipologia dei debiti, sia l’entità degli stessi, sia i parametri di tempestività dell’iniziativa ed è previsto che avvenga con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro due anni dall’entrata in vigore dell’osservatorio e successivamente almeno ogni tre anni. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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