Art. 49 – Residuo dell’attivo della procedura secondaria di insolvenza

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

Se il realizzo dell’attivo della procedura secondaria di insolvenza consente di soddisfare tutti i crediti ammessi in questa procedura, l’amministratore delle procedure di insolvenza ad essa preposto trasferisce senza ritardo il residuo dell’attivo all’amministratore della procedura principale di insolvenza.

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