Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza | Regolamento Europeo | 20/05/2015 | n. 848 | Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015 |
Se il realizzo dell’attivo della procedura secondaria di insolvenza consente di soddisfare tutti i crediti ammessi in questa procedura, l’amministratore delle procedure di insolvenza ad essa preposto trasferisce senza ritardo il residuo dell’attivo all’amministratore della procedura principale di insolvenza.