Art. 6 – Competenza per le azioni che derivano direttamente dalla procedura d’insolvenza e che vi si inseriscono strettamente

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

1. I giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta una procedura d’insolvenza ai sensi dell’articolo 3 sono competenti a conoscere delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente, come le azioni revocatorie.

2. Se un’azione di cui al paragrafo 1 è connessa ad un’azione in materia civile o commerciale contro lo stesso convenuto, l’amministratore delle procedure di insolvenza può ottenere la riunione delle due azioni dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il domicilio oppure, se l’azione è promossa contro più convenuti, dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio uno dei convenuti ha il domicilio, purché tali giudici siano competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1215/2012.

Il primo comma si applica al debitore non spossessato, purché il diritto nazionale consenta a quest’ultimo di promuovere azioni per la massa fallimentare.

3. Ai fini del paragrafo 2, sono considerate connesse le azioni aventi tra loro un legame così stretto da rendere opportuno trattarle e decidere in merito contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili risultanti da procedimenti separati.

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