Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza | Regolamento Europeo | 20/05/2015 | n. 848 | Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015 |
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (lo «Stato di apertura»).
2. La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. In particolare, essa determina quanto segue:
a) i debitori che per la loro qualità possono essere assoggettati ad una procedura di insolvenza;
b) i beni facenti parte della massa fallimentare e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l’apertura della procedura di insolvenza;
c) i poteri, rispettivamente, del debitore e dell’amministratore delle procedure di insolvenza;
d) le condizioni di opponibilità della compensazione;
e) gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore è parte;
f) gli effetti della procedura d’insolvenza sulle azioni giudiziarie promosse da singoli creditori, salvo che per i procedimenti giudiziari pendenti;
g) i crediti da insinuare nella massa fallimentare del debitore e la sorte di quelli successivi all’apertura della procedura di insolvenza;
h) le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti;
i) le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l’apertura della procedura di insolvenza in virtù di un diritto reale o a seguito di compensazione;
j) le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza, in particolare, mediante procedure di composizione;
k) i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di insolvenza;
l) l’onere delle spese derivanti dalla procedura di insolvenza;
m) le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.