Art. 7 – Legge applicabile

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (lo «Stato di apertura»).

2. La legge dello Stato di apertura determina le condizioni di apertura, lo svolgimento e la chiusura della procedura di insolvenza. In particolare, essa determina quanto segue:

a) i debitori che per la loro qualità possono essere assoggettati ad una procedura di insolvenza;

b) i beni facenti parte della massa fallimentare e la sorte dei beni acquisiti dal debitore dopo l’apertura della procedura di insolvenza;

c) i poteri, rispettivamente, del debitore e dell’amministratore delle procedure di insolvenza;

d) le condizioni di opponibilità della compensazione;

e) gli effetti della procedura di insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore è parte;

f) gli effetti della procedura d’insolvenza sulle azioni giudiziarie promosse da singoli creditori, salvo che per i procedimenti giudiziari pendenti;

g) i crediti da insinuare nella massa fallimentare del debitore e la sorte di quelli successivi all’apertura della procedura di insolvenza;

h) le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti;

i) le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l’apertura della procedura di insolvenza in virtù di un diritto reale o a seguito di compensazione;

j) le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza, in particolare, mediante procedure di composizione;

k) i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di insolvenza;

l) l’onere delle spese derivanti dalla procedura di insolvenza;

m) le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.

Lascia un commento