Art. 69 – Adesione successiva di amministratori delle procedure di insolvenza

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

1. Conformemente al suo diritto nazionale, ogni amministratore delle procedure di insolvenza può chiedere, a seguito della decisione del giudice di cui all’articolo 68, l’inclusione della procedura in relazione alla quale è stato nominato, qualora:

a) siano state sollevate contestazioni all’inclusione della procedura d’insolvenza nell’ambito della procedura di coordinamento di gruppo, o

b) la procedura d’insolvenza nei confronti di una società del gruppo sia stata avviata dopo l’apertura della procedura di coordinamento di gruppo da parte del giudice.

2. Fatto salvo il paragrafo 4, il coordinatore può accogliere tale richiesta, previa consultazione degli amministratori delle procedure di insolvenza interessati, qualora:

a) ritenga che, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura di coordinamento di gruppo al momento della richiesta, i criteri di cui all’articolo 63, paragrafo 1, lettere a) e b), siano soddisfatti; o

b) tutti gli amministratori delle procedure di insolvenza interessati diano il proprio assenso alle condizioni previste dal rispettivo diritto nazionale.

3. Il coordinatore informa il giudice e gli amministratori delle procedure di insolvenza interessati della sua decisione a norma del paragrafo 2 e dei motivi su cui è basata.

4. Qualunque amministratore delle procedure di insolvenza partecipante o qualunque amministratore delle procedure di insolvenza per cui sia stata respinta la richiesta di inclusione nella procedura di coordinamento di gruppo può impugnare la decisione di cui al paragrafo 2 secondo la procedura stabilita dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di coordinamento di gruppo.

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