Art. 84 – Finalità del concordato preventivo

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. Con il concordato preventivo il debitore realizza il soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio.

2. La continuità può essere diretta, in capo all’imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, in caso sia prevista la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, affitto, stipulato anche anteriormente, purchè in funzione della presentazione del ricorso, conferimento dell’azienda in una o piu’ società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ed è previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall’omologazione. In caso di continuità diretta il piano prevede che l’attività d’impresa è funzionale ad assicurare il ripristino dell’equilibrio economico finanziario nell’interesse prioritario dei creditori, oltre che dell’imprenditore e dei soci. In caso di continuità indiretta la disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento all’attività aziendale proseguita dal soggetto diverso dal debitore.

3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un’attività d’impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso. A ciascun creditore deve essere assicurata un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilità può anche essere rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.

4. Nel concordato liquidatorio l’apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell’ammontare complessivo del credito chirografario.

Relazione Illustrativa Art. 84
La disposizione definisce le caratteristiche delle diverse figure di concordato. Il principale criterio distintivo è rappresentato dalla provenienza delle risorse utilizzate per il soddisfacimento dei creditori: è concordato in continuità aziendale -che è l’opzione che la nuova disciplina della crisi valorizza maggiormente in quanto finalizzata al recupero della capacità dell’impresa di rientrare, ristrutturata e risanata, nel mercato- il concordato che trae i mezzi destinati al soddisfacimento dei creditori in misura rilevante dai proventi che derivano dalla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, mentre è concordato liquidatorio quello che consente il soddisfacimento dei creditori attraverso il ricavato della liquidazione del patrimonio. Il comma 2 disciplina il contenuto del piano che supporta la domanda di concordato con continuità aziendale e le diverse forme in cui questa può declinarsi, precisando che l’attività deve essere funzionale ad assicurare il ripristino dell’equilibrio economico finanziario in modo da assicurare che, una volta soddisfatti i creditori, l’impresa sia in grado di riposizionarsi adeguatamente nel mercato. Viene chiarito, al fine di dirimere i dubbi sorti con l’attuale disciplina ed in attuazione di uno specifico principio di delega posto dall’art. 6, comma 1, lettera i), che la continuità deve essere intesa in senso oggettivo e non soggettivo e quindi che ciò che rileva è che l’attività di impresa possa continuare anche dopo la conclusione della procedura, prescindendo dall’identità dell’imprenditore. Viene perciò fatta rientrare nel concetto di continuità non solo la gestione diretta da parte dell’imprenditore debitore, ma anche quella in cui la gestione sia operata da un soggetto diverso in conseguenza della cessione al medesimo dell’azienda -ancora in esercizio o di cui sia prevista la riattivazione tempestiva - oppure in esito alla stipula di altri contratti quali l’usufrutto, l’affitto, anche se anteriori alla presentazione del ricorso, o mediante conferimento dell’azienda in una o più società anche di nuova costituzione. In questo caso, tuttavia, è necessario che l’affittuario, il cessionario e comunque il soggetto, diverso dal debitore, destinato a proseguire l’attività imprenditoriale assuma un preciso impegno in tal senso, garantendo, per almeno due anni, di mantenere in forza almeno il 30% dei lavoratori impiegati dal debitore al momento del deposito del ricorso nell’azienda o nel ramo d’azienda di cui è prevista la continuazione. In tal modo, si è voluto assicurare l’effettività della dimensione oggettiva della continuità, che costituisce il valore aggiunto in ragione del quale il concordato in continuità è privilegiato rispetto alle proposte meramente liquidatorie. Il comma 3 disciplina l’ipotesi in cui il piano preveda, oltre che alla continuazione dell’azienda o di suoi rami, la dismissione di beni non funzionali alla prosecuzione dell’attività. Si tratta di dismissione che non incide sulla natura del concordato proprio in quanto i beni oggetto di cessione sono quelli non necessari alla continuazione dell’attività ed in quanto i creditori vengono comunque soddisfatti in misura prevalente con il ricavato della prosecuzione dell’attività di impresa. L’intento perseguito dal legislatore delegato è indubbiamente quello di incentivare la conservazione del valore dell’azienda, favorendo la prosecuzione dell’attività d’impresa e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Si vuole tuttavia evitare che una prosecuzione solo apparente dell’attività imprenditoriale, ad esempio limitata ad un ramo insignificante dell’azienda, consenta l’aggiramento della previsione secondo la quale il concordato liquidatorio è ammissibile solo ove si avvalga di risorse poste a disposizione da terzi che accrescano sensibilmente le prospettive di realizzo per i creditori. In tale prospettiva, i benefici della continuità spettano soltanto se essa sia reale e dunque se consenta un significativo incremento delle risorse destinate ai creditori. Per tale motivo, la disposizione pone una presunzione di prevalenza, che si considererà in ogni caso sussistente quando, secondo le previsioni del piano, i flussi di cassa attesi dalla continuità per almeno due anni siano generati da un’attività imprenditoriale alla quale siano addetti almeno la metà dei lavoratori in forza al momento del deposito del ricorso. Si precisa, infine, al fine di dirimere dubbi interpretativi sorti in relazione al r.d. n.267 del 1942, che tra i proventi della continuità sono ricompresi anche il ricavato della cessione del magazzino e quindi di quanto prodotto dall’impresa, prescindendo dal momento, anteriore o posteriore all’inizio della procedura, in cui tale produzione è stata effettuata. Lo stesso comma dà una risposta ai contrasti interpretativi sorti in relazione alla disposizione introdotta dall’art. 4 del d.l. 27 giugno 2015 n. 83, a mente del quale “in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore”; l’obbligo viene confermato, con la precisazione che l’utilità può essere anche rappresentata anche dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa, con ciò consentendosi di soddisfare i creditori non con denaro od altri beni ma con vantaggi certi ed economicamente valutabili. Con il comma 4, in attuazione dell’art. 6, comma 1, lettera a) della legge delega, si precisano le condizioni alle quali è ammissibile una domanda di concordato esclusivamente liquidatorio, la cui sopravvivenza nel sistema -a fronte dell’alternativa, in genere meno costosa, costituita dalla liquidazione giudiziale- risulta giustificata solo nel caso in cui ai creditori vengano messe a disposizione risorse ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore. In particolare, tali risorse aggiuntive devono incrementare la misura del soddisfacimento dei creditori di almeno il dieci per cento rispetto a quello assicurato da quest’ultimo. In continuità con la disciplina previgente, nel concordato liquidatorio il soddisfacimento non deve comunque essere inferiore al venti per cento dell’ammontare complessivo del debito chirografario. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

Lascia un commento