Art. 177 – Locazione finanziaria

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Decreto Legislativo12/01/2019 n. 14Fonte: GU n.38 del 14-2-2019

1. In caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio dell’utilizzatore, quando il curatore decide di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria a norma dell’articolo 172, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale, determinato ai sensi dell’articolo 97, comma 12, primo periodo; per le somme già riscosse si applica l’articolo 166, comma 3, lettera a).

2. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato.

3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società autorizzata alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue. L’utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.

Relazione Illustrativa Art. 177
La norma disciplina le conseguenze dello scioglimento del contratto di locazione finanziaria, confermando il diritto del concedente di ottenere la restituzione del bene con obbligo di versamento alla curatela della differenza tra la somma ricavata dalla vendita o altra allocazione del bene a valori di mercato (se maggiore) e il credito residuo calcolando, in quest’ultimo, la sola parte afferente al capitale; le somme già riscosse prima dell’apertura della liquidazione sono revocabili se non sussiste la causa di esenzione prevista per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso. Il concedente ha diritto di insinuarsi al passivo se il credito (comprensivo di interessi) vantato alla data di apertura della procedura è maggiore di quanto ricavabile dalla nuova allocazione, secondo stima da effettuarsi in sede di accertamento del passivo ed eventuale conguaglio in sede di riparto in base al ricavato effettivo. Al fine di non pregiudicare l’attività dell’utilizzatore, se soggetta alla liquidazione giudiziale è la società autorizzata alla concessione di finanziamenti in forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue e l’utilizzatore conserva diritti e obblighi contrattuali. Relazione illustrativa al Codice della crisi e dell'insolvenza

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