Art. 37 – Diritto di chiedere l’apertura di una procedura secondaria di insolvenza

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza
Regolamento Europeo20/05/2015 n. 848Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015

1. L’apertura di una procedura secondaria di insolvenza può essere chiesta:

a) dall’amministratore della procedura principale di insolvenza;

b) da qualsiasi altra persona o autorità legittimata a chiedere l’apertura di una procedura di insolvenza secondo la legge dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l’apertura della procedura secondaria di insolvenza.

2. Se un impegno è divenuto vincolante conformemente all’articolo 36, la domanda di apertura della procedura secondaria di insolvenza è presentata entro 30 giorni dalla ricezione della notifica dell’approvazione dell’impegno.

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