Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza | Regolamento Europeo | 20/05/2015 | n. 848 | Fonte: G.U. UE n. 141 del 5-6-2015 |
1. L’apertura di una procedura secondaria di insolvenza può essere chiesta:
a) dall’amministratore della procedura principale di insolvenza;
b) da qualsiasi altra persona o autorità legittimata a chiedere l’apertura di una procedura di insolvenza secondo la legge dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l’apertura della procedura secondaria di insolvenza.
2. Se un impegno è divenuto vincolante conformemente all’articolo 36, la domanda di apertura della procedura secondaria di insolvenza è presentata entro 30 giorni dalla ricezione della notifica dell’approvazione dell’impegno.