I nuovi assetti organizzativi e gli obblighi degli amministratori

Dottrina | | Autore: Alessandra Parini | Categoria: Codice della Crisi e dell'Insolvenza | Lascia un commento

1. Le nuove prospettive del Codice della Crisi.

Tra le principali novità introdotte dal legislatore con il Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019) vi sono alcune norme di natura sostanziale (tra cui gli artt. 375, 377 e 379 CCI) che ridefiniscono l’assetto organizzativo dell’impresa e il sistema di revisione e controllo. Si tratta di disposizioni che, in virtù dell’art. 389, 2 comma CCI risultano immediatamente applicabili e quindi dotate di rilevante impatto sui sistemi di corporate governance delle società italiane tenute a darne attuazione.

Le modifiche risultano particolarmente significative in quanto rispecchiano la prospettiva del legislatore della riforma, volta alla conservazione dell’impresa (quale bene sociale) e non più all’ordinata liquidazione della stessa che caratterizzava la normativa precedente.

L’obiettivo che le imprese devono raggiungere è quello di dotarsi di strumenti adeguati per rilevare tempestivamente i sintomi della crisi e giungere a una risoluzione della stessa tutelando così anche i livelli occupazionali e garantendo gli interessi dei creditori.

2. I doveri degli amministratori

Si tratta di principi che il legislatore ha enunciato espressamente all’art. 3 CCI, rubricato “doveri del debitore” il quale impone all’imprenditore individuale di “adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”.

Per quanto riguarda l’imprenditore collettivo, l’art. 375 CCI, rubricato “Assetti organizzativi dell’impresa”, introduce l’obbligo di istituire nuovi assetti organizzativi che consentano di anticipare l’ emersione della crisi e conseguentemente adottare le misure più idonee alla sua composizione.

Tale norma apporta un’integrazione rilevante all’art. 2086 del codice civile, non più rubricato “Direzione e gerarchia nell’impresa”, bensì “Gestione dell’impresa” aggiungendo il seguente comma: “L’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

In concreto, all’imprenditore viene imposto un duplice obbligo: quello di predisporre un assetto organizzativo adeguato da un lato e l’adozione degli strumenti offerti dal nuovo CCI per il superamento della crisi dall’altro.

3. Le verifiche degli organi di controllo

Con riferimento alle nuove previsioni introdotte in materia societaria e concorsuale e in particolare agli artt. 375, 377 e 379 CCI, il legislatore della riforma ha dato vita al sistema delle procedure di allerta e gestione della crisi, pensato per affrontare tempestivamente le difficoltà dell’impresa e avviarla ad un percorso di risanamento in una fase in cui la crisi non è ancora irreversibile.

Il quest’ottica viene ridefinito non solo l’assetto organizzativo dell’impresa ma anche il sistema di revisione e controllo. Oltre agli adempimenti posti a carico dell’amministratore (introdotti nel Libro quinto, Titolo II, Capo I del codice civile rubricato “Dell’impresa in generale”) dei quali si è brevemente accennato, vengono infatti previsti obblighi di segnalazione interna (in capo agli organi di controllo societari ex art 14 CCI) ed esterna (imposto ai creditori pubblici qualificati ai sensi dell’art. 15 CCI).

La verifica del corretto adempimento dei doveri posti a capo degli amministratori è pertanto affidata agli organi di controllo. Grazie a questa sinergia messa in campo dal legislatore, si tenta di raggiungere l’auspicata finalità di emersione e gestione tempestiva della crisi.

E’ opportuno inoltre rilevare che, al contrario delle norme relative al nuovo assetto organizzativo, che risultano già pienamente efficaci, quelle riguardanti gli obblighi di verifica e segnalazione della crisi entreranno in vigore allo scadere dei diciotto mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tale sfasamento temporale previsto dal legislatore, risponde all’esigenza di lasciare alle imprese il tempo necessario dapprima per la verifica e, poi, per l’implementazione dell’assetto organizzativo, contabile e amministrativo funzionale alle esigenze proprie di ciascuna realtà di tempestiva percezione dei sintomi della crisi.

4. Riflessioni conclusive

Dal nuovo impianto normativo brevemente riportato, emerge l’intento di dettare delle regole di diritto commerciale e concorsuale che costituiscano un “protocollo organizzativo” efficace nell’ottica di far emergere e gestire tempestivamente la crisi.

Si avverte pertanto l’esigenza di sostenere l’imprenditore anche tramite percorsi di formazione, aggiornamento e consulenza delineando così una nuova “cultura dell’impresa ”volta al superamento di fattori che riducono la competitività delle aziende (quali  il personalismo dell’imprenditore, il capitalismo familiare, la debolezza degli assetti di corporate governance, la carenza di strumenti di monitoraggio interno della gestione, per citarne alcuni) e  che impediscono  alle stesse di promuovere processi di ristrutturazione precoce.

L’esecuzione concreta delle nuove disposizioni ha fatto emergere alcune criticità come il tema del bilanciamento tra costi e benefici dell’agire anticipato e l’imposizione di oneri comportamentali anche a carico di imprese “sane”.

Si auspica pertanto che gli strumenti elaborati dal legislatore possano portare al risultato prefissato tenendo conto anche degli spazi di affinamento del quadro normativo affidati al legislatore delegato.


Per maggiori approfondimenti sulle tematiche brevemente accennate si rinvia al contenuto della Circolare n. 01 sul Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: “Disposizioni del Codice della Crisi e dell’insolvenza entrata in vigore il 16 marzo 2019” – Disponibile anche in abbonamento

 

 

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Alessandra Parini

Avvocato del Foro di Bologna - Collabora con la Redazione del portale www.crisieinsolvenza.it

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