La competenza a conoscere dei procedimenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza relativi a gruppi di imprese di rilevante dimensione

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L’art. 27 CCI prevede che il nuovo criterio di individuazione del tribunale competente a conoscere dei procedimenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza si applichi anche ai “gruppi di imprese di rilevante dimensione”.

L’espressione “gruppi di imprese di rilevante dimensione” trova una diretta ed immediata definizione all’art. 2 del CCI ([1]), norma che tuttavia è previsto entri in vigore diciotto mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del CCI.

Orbene, per quanto non richiamati espressamente dalla norma che disciplina l’entrata in vigore della riforma si ritiene che tali locuzioni non possano non essere interpretati alla luce di quelle parti della riforma che vanno ad esplicitarne l’esatto significato.

Ciò significa che al ricorrere dei requisiti dimensionali indicati dalla direttiva 2013/34/UE all’art. 3 (paragrafi 6 e 7)([2]), la competenza a conoscere dei procedimenti per concordati preventivi e accordi di ristrutturazione dei debiti sarà determinata sulla base di quanto previsto dall’art. 27, primo comma CCI.

Va rilevato tuttavia, che pur essendo prevista l’immediata entrata in vigore del primo comma dell’art. 27 CCI, la previsione relativa ai gruppi di società di rilevante interesse non possa trovare una concreta applicazione fino a quando non sarà entrato in vigore l’intero Codice della Crisi ed in particolare le disposizioni relative ai gruppi di imprese. Sino ad allora deve ritenersi che la competenza a conoscere di eventuali procedure di concordato preventivo e/o accordi di ristrutturazione dei debiti debba essere individuata sulla scorta di quanto ancora previsto dalla legge fallimentare in relazione a ciascuna società interessata (e dunque senza che possa assumere una rilevanza formale la crisi del gruppo di imprese).

([1])         L’art. 2 CCI, lett. i) individua i “gruppi di imprese di rilevante dimensione” nei gruppi di imprese composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all’art. 3 , paragrafi da 6 a 7 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013.

([2])         Di cui si riporta di seguito il testo: “6. I gruppi di dimensioni medie sono gruppi che non sono piccoli gruppi e sono composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell’impresa madre non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.  7. I grandi gruppi sono gruppi composti da un’impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio dell’impresa madre superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: 20 000 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 000 000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 250.2

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Redazione del portale Crisi&insolvenza

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