Con la Riforma della crisi d’impresa, il Legislatore ha introdotto dei sistemi volti a rilevare tempestivamente lo stato di difficoltà delle imprese nell’ottica di intervenire ed evitare una situazione di insolvenza irreversibile delle stesse.
A questo proposito assume un ruolo fondamentale l’Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa (OCRI) di cui all’art. 16 CCI.
Per meglio comprendere le funzioni dell’OCRI nel processo di risanamento dell’impresa è opportuno richiamare brevemente gli strumenti messi in campo dal Legislatore per prevenire la crisi.
Procedura di allerta e obblighi di segnalazione
In primo luogo si fa riferimento alla procedura di allerta (art. 12 CCI) che presuppone gli obblighi di segnalazione della possibile situazione di crisi, posti a carico di determinati soggetti.
In particolare, si parla di allerta “interna” per indicare l’obbligo a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e della società di revisione di segnalare, in forma scritta e motivata, all’organo amministrativo, l’esistenza di fondati indizzi della crisi ( cfr. art 14 CCI).
Quanto all’allerta “esterna” si fa riferimento all’obbligo di segnalazione dei creditori pubblici qualificati. L’Agenzia delle Entrate, l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’agente della riscossione devono quindi comunicare al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato il c.d. “importo rilevante” (cfr. art.15 CCI).
Se, a seguito delle segnalazioni descritte, l’organo di amministrazione non adotta, nei termini previsti, le misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, ovvero non adempie ai pagamenti a favore dei propri creditori, i soggetti che hanno effettuato la segnalazione devono informare senza indugio l’OCRI.
Indicatori della crisi
I doveri di segnalazione sopra descritti si concretizzano in presenza di determinate circostanze che fanno presumere uno stato di crisi dell’impresa.
In particolare, i soggetti obbligati devono fare riferimento ai cosiddetti “indicatori significativi” della crisi d’impresa che, ai sensi dell’art. 13 CCI sono da ravvisare negli “squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività”. Gli stessi devono essere misurati attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti nell’orizzonte temporale di sei mesi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.
La norma richiama come indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono inoltre indicatori di crisi i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi.
In aggiunta, viene stabilito che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) elabori propri indici per ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T. e con cadenza almeno triennale, in modo tale che possano essere valutati unitariamente agli indici di cui all’art. 13 CCI. e fare così ragionevolmente presumere uno stato di crisi dell’impresa.
Il documento contenente gli indici necessari per il sistema di allerta messo a punto e pubblicato dal CNDCEC in data 26 ottobre 2019, è in fase di approvazione dal Ministero dello Sviluppo Economico.
L’elenco proposto contiene sette indicatori, i primi due si applicano indistintamente a tutte le imprese mentre i successivi cinque sono specifici per ciascun settore economico, come di seguito riportato:
1. Patrimonio netto negativo (la presenza di questo indice rende ipotizzabile lo stato di crisi e quindi scatta l’obbligo di segnalazione. Al contrario se il patrimonio netto è positivo si passa a considerare il secondo indicatore);
2. DSCR (Debt Service Coverage Ratio) che si misura nel rapporto tra i flussi di cassa disponibili e i debiti da rimborsare in un arco temporale di sei mesi. Se l’indice risulta inferiore a 1 significa che l’impresa non sarà in grado di garantire le obbligazioni assunte e pertanto gli organi di controllo dovranno segnalarlo all’OCRI.
Ove il DSCR non sia disponibile o i dati prognostici non siano ritenuti sufficientemente affidabili, devono essere esaminati gli ulteriori cinque indicatori per i quali sono previste delle soglie differenziate in relazione a diverse tipologia di attività, al superamento congiunto delle quali si presume lo stato di crisi.
Gli indici a cui si fa riferimento sono:
3. sostenibilità degli oneri finanziari rispetto al fatturato;
4. adeguatezza patrimoniale, che esprime il rapporto tra patrimonio netto e i debiti totali;
5. indice di ritorno liquido dell’attivo, costituito dal rapporto tra “cash flow” (cioè la somma del risultato di esercizio e dei costi non monetari, dedotti i ricavi non monetari) e l’attivo dello stato patrimoniale ex. art. 2424 C.C.;
6. indice di liquidità, in termini di rapporto tra l’attivo a breve termine e il passivo a breve termine;
7. debiti previdenziali e tributari in relazione all’attivo dello stato patrimoniale.
Si segnala infine che, ai sensi dell’art. 13 ,2 comma CCI, sono stati elaborati indici specifici con riferimento alle start-up innovative, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni, alle società cooperative e ai consorzi.
Procedura di composizione della crisi
L’OCRI assume un ruolo centrale non solo nella fase di ricezione delle segnalazioni effettuate dagli organi di controllo e dai soggetti pubblici qualificati ma anche nella successiva procedura di composizione della crisi.
L’art. 16 CCI stabilisce che gli organismi di composizione della crisi d’impresa siano costituiti presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
E’ previsto che l’OCRI operi tramite il referente, individuato nel segretario generale della camera di commercio, o un suo delegato, nonchè tramite l’ufficio del referente e mediante il collegio di tre esperti di volta in volta nominati ai sensi dell’art. 17 CCI.
I tre componenti dell’OCRI sono individuati tra quelli appartenenti al Nuovo Albo Nazionale istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 356 CCI. Ciascuno dei tre esperti viene selezionato rispettivamente: dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale territorialmente competente; dal Presidente della Camera di Commercio; dal referente stesso che sceglie tra i membri dell’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore.
Come già rilevato, i compiti principali dell’Organismo di Composizione della Crisi sono quelli di:
1) ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15 CCI e gestire il procedimento di allerta,
2) assistere l’imprenditore nel procedimento di composizione della crisi promosso su istanza dello stesso (nei casi non concernenti imprese minori).
Alla luce degli strumenti predisposti dal Legislatore al fine di rilevare tempestivamente la crisi e giungere a una risoluzione della stessa, il ruolo del nuovo OCRI appare decisivo. Interessante sarà constatare nella pratica le capacità di quest’organo di gestire le numerose segnalazioni di allerta anche a fronte delle possibili carenze dell’impresa nel presentare la documentazione necessaria per valutare se sussiste lo stato di crisi.
Per maggiori approfondimenti sulle tematiche brevemente accennate si rinvia al contenuto della Circolare n. 03 sul Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza“: “Disposizioni del Codice della Crisi e dell’insolvenza entrata in vigore il 16 marzo 2019” – Disponibile anche in abbonamento